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R.D. 11/02/1929 n. 274g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza dei contratti agrari; l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m); o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzione rurali sopra specificate; p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate; q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. Art. 17. Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione del- la professione di geometria, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 a 24. Art. 18. Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili. Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere: 1/a la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere; 2/a la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti; 3/a la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali. La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), 3) . Art. 19. La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h) , i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p)) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente. R.D. 11/02/1929 n. 274 - Regolamento della professione di geometra. Art. 20. La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16. Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16. Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti. Art. 21. Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24/06/1923 n. 1395, e nel regolamento approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R.D.L. 07/06/1928 n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni. Art. 22. Gli ingegneri civili, i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri. Art. 23. I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei regi decreti 29 agosto 1890 n. 7140, e 21 maggio 1914 n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri. Art. 24. L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al regno con le leggi 26/09/1920 n. 1322, e 19/12/1920 n. 1778. Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74, del regolamento approvato con regio decreto 23/10/1925 n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione. Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno della iscrizione. Art. 25. Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto del- l'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico. Art. 26. Spetta all'associazione sindacale: a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del re; b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale.Questa deve essere approvata dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per i lavori pubblici; c) di determinare ed eseguire il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la commissione centrale, costituita nel modo indicato dal- l'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con regio decreto 23/10/1925 n. 2537. L'associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. R.D. 11/02/1929 n. 274 - Regolamento della professione di geometra. Art. 27. I comitati sono sottoposti alla vigilanza del ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione. Il ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto che il comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale. Art. 28. Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di geometra e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello stato della somma di £. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una commissione, nominata dal ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La commissione, qualora giudichi favorevolmente, trasmette la domanda al comitato, questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario, il comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla commissione centrale in conformità all'art. 15. Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della commissione, di cui al presente articolo. Art. 29. Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui de- legato, provvede alla prima formazione dell'albo dei geometri, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribuna- le entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col ministro per le corporazioni, stabilirà con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i comitati menzionati nell'art. 3. Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla commissione centrale, in conformità dell'art. 15. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 Vittorio Emanuele Mussolini - Rocco - Belluzzo - Giuriati - Martelli. Visto, il guardasigilli: Rocco. Registrato alla corte dei conti, addì 13 marzo 1929 atti del Governo, registro 282, foglio 89 - Ferzi. R.D. 11/02/1929 n. 274 - Regolamento della professione di geometra. |
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